Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa e' ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.
Testo vigente dal 26 febbraio 1979
