Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa e' ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

Testo vigente dal 26 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;59~art11 · fonte su Normattiva