Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennita' di trasferta. Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere. Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Testo vigente dal 26 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;59~art6 · fonte su Normattiva