Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 20 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-05;417~art3 · fonte del testo