Nello, stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere: "g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

  • h)promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;
  • i)avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine".

Testo vigente dal 16 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;207~art2 · fonte su Normattiva