Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidita' di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art58 · fonte su Normattiva