[1]Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformita' dei precedenti articoli.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel - Ricci
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo vigente dal 6 ottobre 1941
