Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine. Con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze i fabbricanti dei prodotti suindicati possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessita' di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo gia' acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art4 · fonte su Normattiva