All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e' aggiunto il seguente comma: "Non sono soggette ad imposta di fabbricazione ne' alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o piu' di orto, meta e paraxitolo ed etilbenzolo".

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art12 · fonte su Normattiva