All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e' aggiunto il seguente comma: "Non sono soggette ad imposta di fabbricazione ne' alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o piu' di orto, meta e paraxitolo ed etilbenzolo".
Testo vigente dal 12 gennaio 1972
