La lettera a) dell'art. 26 e' sostituita dalla seguente: "a) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli. La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorita' giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorita', della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro".

Testo vigente dal 30 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;445~art4 · fonte del testo