[1]Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1834, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 6 sostituito dal seguente:
[2]Art. 20. (Sospensione condizionale della pena)
[3]La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1965
