Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrera' in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 1 aprile 1953
Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrera' in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 1 aprile 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art19 · fonte del testo