Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere stabiliti o modificati i requisiti fisici da richiedere ai fini della revisione delle patenti stesse. L'emanazione di tali decreti deve aver luogo con riguardo ai risultati della scienza medica nel campo acustico e visivo.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-18;243~art11 · fonte del testo