Nelle scuole medie statali e' consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti-numerici; per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221. Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre 1949.

Testo vigente dal 11 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1225~artunico · fonte del testo