L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal seguente: "Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti". La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-26;105~art1 · fonte su Normattiva