L'assegno di sede e' attribuito per il periodo di effettiva permanenza in Grecia e nei luoghi di scavo del vicino Oriente, e sara' conservato per intero dal personale della Scuola durante le ferie annuali per noi oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni del viaggio di andata e ritorno, nonche' durante i viaggi di studio e i periodi di scavo della Scuola anche se condotti fuori del territorio nazionale della Grecia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1342~art3 · fonte del testo