E' abrogata la disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1483, circa la trasformazione in annualita' decennali posticipate, fino alla concorrenza di due miliardi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 lettera c) dello stesso decreto per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Testo vigente dal 21 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;125~art1 · fonte del testo