E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 1979.
Testo vigente dal 17 dicembre 1977
