E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 1979.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art5 · fonte su Normattiva