Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente: "Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-19;85~art9 · fonte su Normattiva