L'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno. La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita".

Testo vigente dal 18 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art15 · fonte su Normattiva