L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e' sostituito dal seguente: "Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta' di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione".

Testo vigente dal 18 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-31;708~artunico · fonte su Normattiva