L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".
Testo vigente dal 12 settembre 1960
