L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art11 · fonte del testo