Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-06;947~artunico · fonte del testo