[1]Il prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo precedente, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i Comuni interessati.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo vigente dal 28 giugno 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-05-22;869~art2 · fonte del testo