Art. 2
[1]Il prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo precedente, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i Comuni interessati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo vigente dal 28 giugno 1939
