L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e' sostituito dal seguente: "Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".

Testo vigente dal 12 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;498~artunico · fonte del testo