La Regia guardia di finanza dipende dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

  • a)prevenire, ricercare, accertare e denunziare le violazioni finanziarie;
  • b)vigilare - nei limiti stabiliti dalle singole leggi - sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;
  • c)concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche;
  • d)concorrere al mantenimento dell'ordine e delle sicurezza pubblica;
  • e)eseguire altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali, secondo le disposizioni di leggi speciali, sia richiesto il suo intervento.

Testo vigente dal 26 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art1 · fonte del testo