Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "dell'anno" sono sostituite con le parole: "del semestre". Al primo comma, n. 4, le parole: "se non hanno espressamente dichiarato, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti" sono soppresse. Al quarto comma, ove e' detto: "ogni tre mesi", la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "sei".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art20 · fonte su Normattiva