Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento. dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Testo vigente dal 4 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;47~art6 · fonte del testo