I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti: "L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500. I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".

Testo vigente dal 22 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;418~art1 · fonte su Normattiva