Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
- b)al testo dell'art. 9 e' anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1958";
- c)nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".
Testo vigente dal 29 febbraio 1960
