Art. 16
Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e' istituito il seguente articolo 17-ter; "E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale. E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva