Art. 22

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola "provinciale" sono inserite le parole "di Trento". Il terzo comma dello stesso articolo 44 e' sostituito dai seguenti commi: "Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale e' composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art22 · fonte su Normattiva