Art. 25

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione". "Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art25 · fonte su Normattiva