Art. 32
All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:
- a)i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b)i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
- c)i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva