Art. 38
L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva