Art. 50

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art50 · fonte su Normattiva