Art. 55

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del. Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art55 · fonte su Normattiva