Art. 54

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppresso. Il secondo comma dello stesso articolo 87 e' sostituito dai seguenti: "Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art54 · fonte su Normattiva