Art. 87 — COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1
Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva