Art. 87COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1

Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art87 · fonte su Normattiva