Art. 62
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonche' alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva