Art. 112
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonche' alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva