[1]Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
[2]In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
