[1]I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:
[2]1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1;
[3]2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi, di cui nell'art. 4.
[4]Potra' essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona cultura del fondo da cedersi.
[5]In questo caso il prezzo dell'affrancazione andra' in aumento del patrimonio dell'Istituto.
[6]Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sara' destinato a formare il fondo di riserva.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
