Art 8. L'articolo 623-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati".

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;547~art8 · fonte su Normattiva