Art. 1
Numero dei deputati
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
- b)al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
Testo vigente dal 21 ottobre 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva