Art. 3Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

Testo vigente dal 24 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1~art3 · fonte su Normattiva