Art. 1

All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge". La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Testo vigente dal 20 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2000-01-17;1~art1 · fonte su Normattiva