Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Art. 32 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 8 agosto 2023
