All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

  • a)dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalita' di assistenza e solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
  • b)dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;
  • c)dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalita' e dei valori di solidarieta' promossi dalla presente legge;
  • d)dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art32 · fonte su Normattiva