L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni". All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
  • b)al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
  • c)al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro". All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 183/2011

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 2011

    Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 62- bis , secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a ), cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen., in particolare sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62- bis , primo comma, cod. pen. Il rimettente ha infatti precisato che l'imputato ha ammesso gli addebiti e che proprio per questa ragione, e per la collaborazione data nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: e ciò è sufficiente per ritenere la questione rilevante nel giudizio a quo .

    Art. 62-bis c.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art1 · fonte su Normattiva