L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni". All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
- b)al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
- c)al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro". All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".
Testo vigente dal 7 dicembre 2005
