Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita a favore della collettivita' osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
Testo vigente dal 12 giugno 2004
